Lombardia in zona rossa
di Redazione

Da domenica 17 gennaio scattano le nuove restrizioni per spostamenti e aperture negozi e bar. Eccole nel dettaglio



Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato l'ordinanza che prevede una nuova suddivisione su fasce delle Regioni italiane. Dopo il report settimanale dell’Istituto superiore di sanità, è arrivata quindi l’ordinanza di Speranza, in vigore da domenica 17 gennaio, che modifica le Regioni in zona gialla, arancioni e rossa.

A passare in zona arancione con la nuova ordinanza sono: Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria e Valle d’Aosta.

In zona rossa, invece, ci saranno la provincia di Bolzano, la Lombardia e la Sicilia.

Restano in zona gialla Basilicata, Campania, Molise, Sardegna, Toscana e la provincia autonoma di Trento. Mentre restano in zona arancione Calabria, Emilia-Romagna e Veneto.

Con l'entrata in vigore dell'ultimo decreto antiCovid, le misure sono più stringenti.

Per la zona rossa, sono vietati tutti gli spostamenti, anche all’interno del proprio comune, fatta eccezione per quelli dettati da motivi di lavoro, studio, necessità e salute. Chiusi sia i bar che i ristoranti, con la possibilità delle consegne a domicilio e dell’asporto, ma con limitazioni per i bar dopo le 18. Al contrario della zona arancione, sono chiusi anche i negozi, fatta eccezione per supermercati, rivenditori di generi alimentari e farmacie. Aperti barbieri e parrucchieri, così come le edicole. Sono chiusi, invece, teatri, cinema, palestre e piscine.

Rimane però in vigore la regola introdotta per il periodo natalizio: gli spostamenti per far visita a parenti e amici sono consentiti solamente una volta al giorno verso una sola abitazione privata, per un massimo di due persone; se in zona rossa solo all'interno del proprio Comune, se in zona gialla o arancione entro la propria regione.

Deroga per i piccoli Comuni. Resta la deroga varata con il decreto che ha preceduto il Dpcm di Natale: «Qualora la mobilità sia limitata all’ambito territoriale comunale, sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia».