Nuova stretta sulla Lombardia
di Redazione

L'ordinanza del presidente della Regione Attilio Fontana - in vigore a partire da oggi, 22 marzo - contiene misure ancora più stringenti per fermare il contagio da coronavirus. L'imperativo è agire nel minor tempo possibile


Nuove, stringenti limitazioni volte a contrastare la diffusione del coronavirus e a tutelare la salute dei cittadini.
Sono quelle contenute nell’ordinanza emanata dal presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, ordinanza che entra in vigore oggi – domenica 22 marzo – e produrrà effetto, salvo diverse disposizioni legate all’evoluzione della situazione epidemiologica, fino al 15 aprile.

Il nuovo “giro di vite” è frutto dell’accordo tra la Regione e i sindaci del territorio, le parti sociali e le associazioni di categoria.

"Una decisione - ha detto Fontana - dettata dal serrato confronto con le nostre autorità sanitarie che ci impongono di agire nel minor tempo possibile. La situazione non migliora, anzi, continua a peggiorare. Non so più come dirlo: solo con l’estrema limitazione dei contatti interpersonali possiamo cercare di invertire questa tendenza".

Le nuove restrizioni stabilite nell’ordinanza ampliano le decisioni del Governo con ulteriori interventi:

- Il divieto di assembramento nei luoghi pubblici - fatto salvo il distanziamento (droplet) - e conseguente ammenda fino a 5mila euro;

- La sospensione dell'attività degli Uffici Pubblici, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;

- La sospensione delle attività artigianali non legate alle emergenze o alle filiere essenziali;

- La sospensione di tutti i mercati settimanali scoperti;

- La sospensione delle attività inerenti ai servizi alla persona;

- La chiusura delle attività degli studi professionali salvo quelle relative ai servizi indifferibili e urgenti o sottoposti a termini di scadenza;
- La chiusura di tutte le strutture ricettive ad esclusione di quelle legate alla gestione dell’emergenza. Gli ospiti già presenti nella struttura dovranno lasciarla entro le 72 ore successive all’entrata in vigore dell’ordinanza;

- Il fermo delle attività nei cantieri edili. Sono esclusi dai divieti quelli legati alle attività di ristrutturazione sanitarie e ospedaliere ed emergenziali, oltre quelli stradali, autostradali e ferroviari;

- La chiusura dei distributori automatici cosiddetti 'h24' che distribuiscono bevande e alimenti confezionati;

- Il divieto di praticare sport e attività motorie svolte all'aperto, anche singolarmente.

Rimangono aperte le edicole, le farmacie, le parafarmacie ma deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Ai supermercati, alle farmacie, nei luoghi di lavoro,
a partire dalle strutture sanitarie e ospedaliere, si raccomanda a cura del gestore/titolare di provvedere alla rilevazione della temperatura corporea.

Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, valgono le prescrizioni su distanziamento degli utenti contenute nelle due ordinanze regionali già in vigore.

Resta affidata ai sindaci la valutazione di ampliare ulteriormente le disposizioni restrittive in base alle rispettive esigenze.