Certificato penale: niente obbligo per i volontari
di Laura

L’allarme è rientrato: le organizzazioni di volontariato che si avvalgono esclusivamente dell’opera di volontari, non dovranno richiedere il certificato del casellario giudiziale


Le tante organizzazioni di volontariato che in questi giorni hanno temuto di doversi accollare ulteriore burocrazia e relativi oneri, possono stare tranquille.
L’obbligo resta però valido nel caso in cui l’organizzazione si avvalga di personale dipendente.
 
Ma andiamo con ordine.
Il 22 marzo 2104 viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il Decreto legislativo n. 39 del 4 marzo 2014 contenente, in attuazione della direttiva europea 2011/93/UE, misure rafforzative della lotta contro i reati di pedofilia.
L’articolo 2 del Decreto legislativo stabilisce che “un ente che intende impiegare per attività professionali o volontarie a contatto diretto e regolare con minori una persona, deve procedere all’acquisizione del suo certificato giudiziale; la sanzione amministrativa prevista in caso di inadempimento è particolarmente rilevante: dai 10.000 ai 15.000 euro”.
La legge è già in vigore da domenica 6 aprile 2014.
 
In base a quanto disposto dal D.Lgs. 39/2014 sembrava quindi che le organizzazioni di volontariato e gli altri enti che hanno contatti diretti e regolari con minori, dovessero richiedere per i singoli collaboratori e volontari il certificato giudiziale.
Nelle note del Ministero della Giustizia si precisa che l’adempimento non riguarda tutti quegli enti che impiegano volontari per attività rivolte a minori cioè: “Esse – si ribadisce – valgono soltanto per l’ipotesi in cui si abbia l’instaurazione di un rapporto di lavoro, perché al di fuori di questo ambito non può dirsi che il soggetto, che si avvale dell’opera di terzi, assuma la qualità di datore di lavoro. Non è allora rispondente al contenuto precettivo di tali nuove disposizioni l’affermazione per la quale l’obbligo di richiedere il certificato del casellario giudiziale gravi su enti e associazioni di volontariato pur quando intendano avvalersi dell’opera di volontari; costoro, infatti esplicano un’attività che, all’evidenza, resta estranea ai confini del rapporto di lavoro.”
 
Secondo quanto riportato nella Nota Esplicativa n. 1, l’adempimento “di richiesta del certificato casellario giudiziale” riguarda quei datori di lavoro che intendano stipulare nuovi contratti di lavoro con persone che comportino contatti diretti e regolari con minori “e quindi prima dell’assunzione al lavoro”.
 
La seconda Nota Esplicativa precisa che il datore di lavoro “privato”, nelle more dell’acquisizione del certificato del casellario, e cioè fin tanto che il sistema possa strutturarsi rispetto alle nuove disposizioni conseguenti all’applicazione della normativa, e comunque sempre che puntualmente richiesto, possa procedere all’assunzione, in forza di una dichiarazione del lavoratore sostitutiva dell’atto di notorietà, avente il medesimo contenuto della dichiarazione sostitutiva di certificazione. Il datore di lavoro potrà far valere tale dichiarazione nei confronti dell’organo pubblico accertatore, circa la regolarità della formazione del rapporto di lavoro.
 
Per gli enti tenuti all’adempimento rimangono i costi che sono costituiti da una marca da bollo da 16 euro, cui aggiungere una marca per diritti da 7,08 euro, se il certificato è richiesto con urgenza, oppure da 3,54 euro se il certificato è richiesto senza urgenza.
 
Le ONLUS, le organizzazioni di volontariato, le organizzazioni non governative, le cooperative sociali potranno usufruire dell’esenzione d’imposta.
Restano ancora alcuni aspetti da chiarire, tra i quali rientra la durata del certificato, che ha di per sé una validità di 6 mesi dalla data di rilascio.

(Fonte: Centro Servizi per il Volontariato di Brescia www.csvbs.it)