Se non sei obbligato cancellati
di Leone Boccacci

C'è tempo fino al 31 dicembre per cancellare l'adesione della propria azienda al Sistri, il sistema di tracciabilità dei rifiuti, modificato alla fine di agosto. Lo si può fare anche via mail


Il D.L. 31/08/2013 n.101 all'art. 11 ha introdotto importanti variazioni al sistema di tracciabilità dei rifiuti SISTRI. Tra le novità introdotte l'articolo in oggetto va a modificare l'elenco dei soggetti al sistema di tracciabilità riformulando conseguentemente il commi 1, 2 e 3 dell'articolo 188-ter del D.Lgs. 152/2006.
 
La norma non contempla l'obbligo di adesione per:
•  i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi;
•  gli enti e le imprese che effettuano attività di raccolta, trasporto e gestione dei rifiuti non pericolosi;
•  i raccoglitori e i trasportatori di rifiuti urbani del territorio di Regioni diverse dalla Regione Campania (costoro, limitatamente ai rifiuti urbani pericolosi, sono comunque interessati alla fase di sperimentazione suddetta).
 
Detti soggetti possono aderire al SISTRI su base volontaria ai sensi del comma 2 dell'art. 188-ter del D.Lgs. n. 152/2006, come riformulato dall'art. 11 del d.l. n. 101/2013, nel testo modificato dalla legge di conversione.
 
I soggetti non obbligati all'iscrizione, ma che si sono già precedentemente iscritti, posso quindi chiedere la cancellazione dal sistema SISTRI per evitare un eventuale contributo per l'anno 2014 nonché di dover adempiere alle procedure previste dal sistema stesso.
 
Per effettuare la cancellazione si può inviare una e-mail (entro il 31/12/2013 per evitare il pagamento del contributo 2014) a iscrizionemail@sistri.it indicando nell'oggetto "Cancellazione Sistri pratica WEB_XX_XXXXX" e nel testo:
 
"Buongiorno,
con la presente la ditta XXXXX  iscritta con il numero di pratica WEB_XX_XXXXX chiede la cancellazione dal Sistri delle seguenti unità locali:
•  sede 1
•  sede 2
•  ...
Si allega alla presente fotocopia del documento di identità Legale Rappresentante.
Distinti saluti".

 
Per i trasportatori che volessero chiedere la cancellazione si ricorda che è necessario comunicare all'Albo Gestori Ambientali la cancellazione dei mezzi come indicato al punto 2 della circolare dell'Albo del 28/02/2011 Prot. 350/ALBO/PRES.
 
Si fa comunque notare che secondo quanto previsto, a seguito delle modifiche, dall'articolo 188 ter, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, potranno essere specificate le categorie di soggetti obbligati all'adesione e verranno individuate, nell'ambito degli enti o imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, eventuali ulteriori categorie di soggetti a cui è necessario estendere il sistema di tracciabilità. Il primo decreto verrà adottato entro il 3 marzo 2014, affinché l'ambito dei soggetti obbligati sia certo al momento di avvio della seconda fase di operatività.
 
Alcuni soggetti a cui si applica ora l'adesione volontaria, potrebbero pertanto tornare ad essere obbligati all'iscrizione e quindi a risostenere i costi previsti dal sistema nonché ad attendere le tempistiche di installazione/consegna dei dispositivi.
 
Allo stato attuale i soggetti per i quali è prevista l'adesione obbligatoria sono:
•  gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi;
•  gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale, compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale;
•  in caso di trasporto intermodale, i "soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali pericolosi in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto;
•  gli enti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi;
•  i nuovi produttori, che trattano o producono rifiuti pericolosi.
 
Rientrano altresì tra i soggetti obbligati ad aderire al SISTRI, ai sensi del comma 4 dell'articolo 188-ter, non modificato ma richiamato dall'articolo 11, comma 3, del d.l. n. 101/2013, i Comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della Regione Campania.
 
L'obbligo di adesione si adempie mediante l'iscrizione al SISTRI e l'utilizzazione delle relative procedure.
 
Leone Boccaci - Sicurezza e Igiene del Lavoro Srl