Donazioni, meglio l'atto pubblico
di Fabrizio Santosuosso

Sempre più frequenti le domande ai notai da parte dei privati cittadini che intendono (anche in tempo di crisi) effettuare donazioni di denaro


Cittadini che in questo modo intendono riequilibrare situazioni familiari sbilanciate (figli, nipoti), oppure contribuire all’assistenza materiale di una persona cara.
 
Attenzione, però, alle significative norme in materia di “Antiriciclaggio”, che consigliano indirettamente e sotto molteplici aspetti, il ricorso all’ “ATTO PUBBLICO NOTARILE DI DONAZIONE”.
 
In altri termini, anche se per la donazione di modico valore (tale potrebbe considerarsi la donazione di una somma non ingente di denaro) il Codice Civile italiano non richiede la forma dell’atto pubblico (atto notarile), la presenza del Pubblico Ufficiale garantisce oggi una maggiore e funzionale trasparenza nelle operazioni contabili.
 
Si aggiunga, inoltre, che in alcune ipotesi non rare di vita quotidiana (ad es. il genitore che paga un debito del figlio, ovvero che paga il prezzo della casa comprata poi dal figlio; o, ancora, il creditore che rimette un debito al suo debitore, ipotesi definite “donazioni indirette”), la forma notarile è fondamentale per attribuire alle medesime certezza, evitando anche discussioni tra i propri eredi all’apertura della successione.
 
Il tutto, si aggiunga, senza pagare imposte di donazione se la donazione avviene tra genitori e figli o tra nonni e nipoti (fino a un milione di Euro) e con una tassazione dell’8 per cento fra soggetti estranei (si pensi alle donazioni tra coppie di fatto).

Fabrizio Santosuosso - Notaio