Speed check si, ma come
di red.

Non ci sarebbe nessuna differenza fra uno "speed check" e la più classica postazione per il rilevamento della velocità. Ci deve però essere presente un agente di polizia


Vengono su come funghi ed è lodevole il tentativo a parte delle amministrazioni di limitare la velocità di percorrenza in centro abitato.
Ma cosa ne dice il ministero?

Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha risposto infatti in merito ad un quesito sulla legittimità degli strumenti per la rilevazione della velocità affermando che “i dispositivi non sono inquadrabili in alcuna delle categorie previste dal Nuovo Codice della Strada (Dls n. 285/1992) e dal connesso Regolamento di Esecuzione e di Attuazione (DPR n. 495/1992).
Conseguentemente, non risulta per essi concessa alcuna approvazione, ai sensi dell'art. 45 c. 6 del Codice e dell'art. 192 c. 3 del Regolamento, da parte di questa Direzione Generale”.
 
“Ciò premesso”, aggiunge nella nota il ministero, “il loro impiego per fini non sanzionatori non risulta coerente con la circolare del ministero dell’Interno prot. 300/A/10307/09/144/5/20/3 del 14.08.2009, -Direttiva per garantire un’azione coordinata di prevenzione e contrasto dell’eccesso di velocità sulle strade- ”.
 
Il parere del ministero continua affermando che “l'eventuale rilevazione di violazioni del limite di velocità, senza la conseguente applicazione delle relative sanzioni ai sensi dell'art. 142 cc. 8, 9 e 9-bis del Codice, potrebbe configurare l’omissione di atti d’ufficio, mentre l’acquisizione di dispositivi non previsti dalle vigenti norme, e non finalizzati all'accertamento delle violazioni, potrebbe concretizzarsi nell’ipotesi di danno erariale”.
 
Ciò significa che, per il ministero, le colonnine poste solo come deterrente e attivate per la rilevazione della velocità, ma senza che vengano applicate sanzioni, costituiscono un’omissione di atti d’ufficio, ovvero, la multa ci sarebbe, ma non viene emessa e quindi ciò costituirebbe una violazione.
 
Laddove invece si afferma che “l’acquisizione di dispositivi non previsti dalle vigenti norme, e non finalizzati all’accertamento delle violazioni” potrebbe generare “un danno erariale” il ministero lascia intendere che gli Speed Check non costituiscono strumenti previsti dal Codice della strada e la loro acquisizione potrebbe configurarsi come una spesa inutile, dannosa per le casse dello stato.

Parlando ancora degli Speed Check il parere del ministero specifica che “qualora i manufatti in argomento vengano utilizzati come meri contenitori di misuratori di velocità debitamente approvati, si rappresenta che, se installati in centro abitato, essi devono essere presidiati dagli organi di Polizia stradale, in quanto allo stato attuale della normativa il rilevamento a distanza delle violazioni del limite di velocità non è consentito in ambito urbano”.
 
Tradotto: le multe sono illegittime se non è presente la polizia al momento della rilevazione dell’eccesso di velocità.
Le colonnine dunque non hanno funzione sanzionatoria se non sono “accompagnate” dalla presenza dei vigili, ma che dire, invece di quella legata all’aspetto di “calmiere” della velocità?

Di fatto, laddove gli speed check sono stati posizionati, a scapito del rischio di qualche tamponamento, le velocità di percorrenza sono notevolmente dimunuite.
A quantro pare gli automobilisti, in presenza del dispositivo, rallentano e si mantengono sotto i 60 km/h in ben il 95% dei casi.