Dichiarazione Valutazione Rischi
di Laura

Dal 1° gennaio 2013 obbligo del documento di valutazione dei rischi anche per le imprese con meno di 10 dipendenti

Dal 1° gennaio 2013 tutte le aziende, indipendentemente dal numero di lavoratori occupati, dovranno essere in possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), a dimostrazione dell’avvenuta valutazione di tutti i rischi presenti nei luoghi di lavoro. L’articolo 29 del Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro (D.lgs. n. 81/2008) prevede che i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuino la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate che la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, istituita presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, avrebbe dovuto elaborare entro e non oltre il 31 dicembre 2010.
 
Lo stesso articolo stabilisce, inoltre, che fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore di tali procedure per mezzo di Decreto Interministeriale del Ministero del Lavoro, e comunque non oltre il 31 dicembre 2012, gli stessi datori di lavoro possano autocertificare di aver effettuato la valutazione dei rischi senza necessariamente elaborare il relativo documento. Poiché la Commissione consultiva permanente a tutt’oggi non ha emanato le linee guida relative alla valutazione dei rischi, la data del 31 dicembre 2012 rappresenta l’ultimo giorno di validità dell’autocertificazione per i datori di lavoro che occupano fino a 10 dipendenti.
 
Pertanto dal 1° gennaio 2013, salvo che nel frattempo non venga elaborato il decreto interministeriale contenete le suddette procedure standardizzate, anche le aziende che occupano non più di 10 lavoratori dovranno dotarsi del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), elaborato secondo i criteri stabiliti dagli articoli 28 e 29 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. Si ricorda che in base agli articoli 28 e 29 del D.lgs. n. 81/2008 il Documento di Valutazione dei Rischi deve essere elaborato dal datore di lavoro in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente (ove presente), previa consultazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
 
Si raccomanda a coloro che avessero redatto a suo tempo un’autocertificazione di tener conto di questa scadenza e di attivarsi per tempo per redigere la valutazione dei rischi così come richiesto dalla normativa vigente. Infine, si ricorda che in caso di omessa redazione del documento di valutazione dei rischi (violazione dell’art. 29, comma 1) il datore di lavoro è sanzionato con l’arresto da 3 a 6 mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro (art. 55 del D.Lgs. n. 81/08 così come modificato dal D.Lgs. 106/09).