Rimpatrio con assunzione: benefici fiscali
di Alessandra Pirlo

L'Agenzia delle Entrate ha recentemente fornito linee guida in merito ai benefici fiscali sul rimpatrio previsti dalla Legge 238/2010.


Lo scopo è valorizzare le esperienze maturate all’estero da parte dei cittadini europei e, di conseguenza, per contribuire allo sviluppo del Paese.

Soggetti interessati dalla normativa
- Cittadini UE nati dal 01/01/1969;
- Soggetti che hanno lavorato all’estero e sono in possesso di laurea al 20/01/2009. Hanno risieduto continuativamente in Italia per almeno 24 mesi. Almeno negli ultimi due anni hanno risieduto fuori dal Paese svolgendovi continuativamente un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa;
- Soggetti che hanno studiato all’estero. Al 20 gennaio 2009 hanno risieduto per almeno 24 mesi in Italia e che, almeno negli ultimi due anni, hanno risieduto e conseguito una laurea o specializzazione all’estero.
I lavoratori devono
1) stipulare  un contratto di lavoro dipendente, collaborazione coordinata e continuativa o a progetto;
2) trasferire il domicilio e la residenza in Italia entro tre mesi dall’assunzione;
3) richiedere, con autocertificazione, entro tre mesi dall’assunzione, l’applicazione del beneficio, indicando: generalità proprie, Stato di cittadinanza, codice fiscale, attuale residenza in Italia, data di prima assunzione in Italia, ecc.
Agevolazione
- per le donne è prevista una riduzione della base imponibile ai fini IRPEF dell’80%,
- mentre per gli uomini, del 70%.
I datori di lavoro
- operano le ritenute fiscali sul reddito al netto della riduzione dell’80% o del 70%;
- indicano, al punto 1 del CUD, i redditi al netto della riduzione e, nelle annotazioni, la parte di reddito che non ha concorso a formare l’imponibile;
- applicano le detrazioni per carichi di famiglia e per lavoro dipendente, calcolano le addizionali regionali sul reddito al netto della riduzione;
- per il 2011 rilasciano, entro il 31/05/2012, un nuovo CUD 2012 per il lavoratori che chiedono di vedersi applicata l’agevolazione;
- per il 2012, possono riconoscere il bonus anche oltre il termine di tre mesi dall’assunzione.
     
d.ssa Alessandra Pirlo
aAlessandrapirlo@sada.bs.it