Rimpatrio con assunzione, benefici fiscali
di Alessandra Pirlo

Queste le agevolazioni fiscali per chi assume lavoratori che rientrano in Italia dopo aver maturato esperienze lavorative all'estero.

 

L’Agenzia delle Entrate ha recentemente fornito linee guida in merito ai benefici fiscali sul rimpatrio previsti dalla Legge 238/2010. Ciò per valorizzare le esperienze maturate all’estero da parte dei cittadini europei e, di conseguenza, per contribuire allo sviluppo del Paese.

Soggetti interessati dalla normativa
- Cittadini UE nati dal 01/01/1969;
- Soggetti che hanno lavorato all’estero e sono in possesso di laurea al 20/01/2009. Hanno risieduto continuativamente in Italia per almeno 24 mesi. Almeno negli ultimi due anni hanno risieduto fuori dal Paese svolgendovi continuativamente un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa;
- Soggetti che hanno studiato all’estero. Al 20 gennaio 2009 hanno risieduto per almeno 24 mesi in Italia e che, almeno negli ultimi due anni, hanno risieduto e conseguito una laurea o specializzazione all’estero.

I lavoratori devono
1) stipulare un contratto di lavoro dipendente, collaborazione coordinata e continuativa o a progetto;
2) trasferire il domicilio e la residenza in Italia entro tre mesi dall’assunzione;
3) richiedere, con autocertificazione, entro tre mesi dall’assunzione, l’applicazione del beneficio, indicando: generalità proprie, Stato di cittadinanza, codice fiscale, attuale residenza in Italia, data di prima assunzione in Italia, ecc.

Agevolazione
- per le donne è prevista una riduzione della base imponibile ai fini IRPEF dell’80%,
- mentre per gli uomini, del 70%.

I datori di lavoro
- operano le ritenute fiscali sul reddito al netto della riduzione dell’80% o del 70%;
- indicano, al punto 1 del CUD, i redditi al netto della riduzione e, nelle annotazioni, la parte di reddito che non ha concorso a formare l’imponibile;
- applicano le detrazioni per carichi di famiglia e per lavoro dipendente, calcolano le addizionali regionali sul reddito al netto della riduzione;
- per il 2011 rilasciano, entro il 31/05/2012, un nuovo CUD 2012 per il lavoratori che chiedono di vedersi applicata l’agevolazione;
- per il 2012, possono riconoscere il bonus anche oltre il termine di tre mesi dall’assunzione.

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