Lo stress da lavoro correlato
di Laura

Valutazione obbligatoria dei rischi correlati al lavoro per verificare quali fattori di stress sono direttamente imputabili al tipo lavoro svolto.

 
Lo stress lavoro-correlato è un concetto introdotto dall’Accordo Europeo sullo stress da lavoro dell’8 ottobre 2004, e definito quale "condizione che può essere accompagnata da disturbi o disfunzioni di natura fisica, psicologica o sociale ed è conseguenza del fatto che taluni individui non si sentono in grado di corrispondere alle richieste o aspettative riposte in loro".
Non tutte le manifestazioni di stress sul lavoro possono essere considerate come stress lavoro-correlato.
Lo stress lavoro-correlato è solo quello causato da fattori propri del contesto e del contenuto del lavoro.
 
Il Testo unico sulla sicurezza (Dlgs. N. 81/08) richiede (con disposizioni in vigore dall'aprile2010) che lo stress lavoro-correlato venga incluso nella valutazione obbligatoria dei rischi nei luoghi di lavoro.
La valutazione del rischio stress lavoro-correlato, in particolare, va effettuata (come per tutti gli altri fattori di rischio) dal datore di lavoro, avvalendosi del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, con il coinvolgimento del medico competente, se nominato, e dopo aver consultato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.
 
Le attività di valutazione del rischio stress lavoro-correlato devono essere compiute facendo riferimento a tutti i lavoratori, compresi dirigenti e preposti, e prendendo in esame non singoli, ma gruppi omogenei di lavoratori esposti a rischi dello stesso tipo.
Secondo le indicazioni fornite dalla "Commissione consultiva per la valutazione dello stress lavoro-correlato", istituita dal Testo unico sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e presieduta dal Ministero del lavoro, la valutazione va articolata in due fasi:
- valutazione preliminare (obbligatoria);
- una seconda fase da attivare solo se, nella prima fase, vengano rilevati elementi di rischio stress e le misure fino a quel momento adottate sono risultate inefficaci.
 
La prima fase consiste nella rilevazione di indicatori oggettivi, verificabili e, se possibile, numericamente misurabili, di tre tipi:
- eventi sentinella, quali ad esempio: indici infortunistici; assenze per malattia; turnover; procedimenti e sanzioni e segnalazioni del medico competente; specifiche e frequenti lamentele formalizzate da parte dei lavoratori;
- fattori di contenuto del lavoro, quali ad esempio: ambiente di lavoro e attrezzature; carichi e ritmi di lavoro; orario di lavoro e turni; corrispondenza tra le competenze dei lavoratori e i requisiti professionali richiesti;
- fattori di contesto del lavoro, quali ad esempio: ruolo nell’ambito dell’organizzazione, autonomia decisionale e controllo; conflitti interpersonali al lavoro; evoluzione e sviluppo di carriera; comunicazione (es. incertezza in ordine alle prestazioni richieste).
 
Per attuare tale fase, occorre sentire i lavoratori e/o i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.
Nelle aziende di maggiori dimensioni, è possibile sentire un campione rappresentativo di lavoratori.
La scelta delle modalità tramite cui sentire i lavoratori è rimessa al datore di lavoro.