Semplificare con le autocertificazioni
di Redazione

Dal 1° gennaio 2012 è in vigore la nuova normativa che consente ai cittadini di produrre un documento nel quale autocertifica, ad esempio, uno stato di famiglia senza più farne richiesta all'ufficio competente

 
Dallo scorso 1 gennaio è entrata in vigore la nuova normativa di semplificazione in materia di certificazioni, valida per le pubbliche amministrazioni, prevista dall'art. 15 della Legge 183 dello scorso 12 dicembre 2011 (la cosiddetta Legge di stabilità 2012). Tale normativa impone alle pubbliche amministrazioni di accettare dagli utenti solo dichiarazioni sostitutive di certificazioni.
 
Come stabilito anche dalla Direttiva del Ministro per la Pubblica amministrazione e della semplificazione n. 14 del 22 dicembre 2011, infatti, gli enti pubblici, così come i gestori di servizi pubblici, non possono più richiedere agli utenti alcun tipo di certificazione che contenga informazioni in possesso di un altro ufficio pubblico.
 
Il cittadino al quale un ente pubblico richiede, ad esempio, un semplice stato di famiglia, non deve più richiedere personalmente tale documento, ma potrà semplicemente produrre una dichiarazione sostitutiva nella quale siano specificate le informazioni necessarie. Spetta invece allo stesso ente, pena la violazione dei doveri di ufficio, l’accertamento delle informazioni contenute nell’autocertificazione entro 30 giorni.
 
Un’altra novità, inoltre, riguarda la nuova dicitura che deve comparire obbligatoriamente nei certificati rilasciati dal 1° gennaio 2012, che cita: “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.