Proseguiamo con la trattazione avente per oggetto il lavoro occasionale di tipo accessorio, individuando l’ambito di applicazione.
Riallacciandoci a quanto già esposto in un precedente articolo, le prestazioni per ritenersi di natura meramente occasionale e accessoria e, quindi, non configurare specifiche tipologie di lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo, non devono generare compensi netti in misura superiore ai limiti di seguito specificati.
LIMITE DI € 5.000,00 ANNUI DI COMPENSO (EURO 6.660,00 LORDI)
da qualsiasi soggetto, senza limiti di età, nei seguenti ambiti:
- lavori domestici;
- lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti, anche nel caso in cui il committente sia un ente locale;
- insegnamento privato supplementare;
- manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà anche in caso di committente pubblico;
- consegna porta a porta e vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica;
- maneggi e scuderie.
da giovani con meno di 25 anni di età, nei seguenti ambiti:
- in qualsiasi settore produttivo, compresi gli enti locali, le scuole e le università, purché regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un istituto scolastico di ogni ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici,
⇒ il sabato e la domenica e durante i periodi di vacanza:
a questo proposito secondo l’INPS si considerano:
- “vacanze natalizie” il periodo che va dal 1° dicembre al 10 gennaio;
- “vacanze pasquali” il periodo che va dalla domenica delle Palme al martedì successivo il lunedì dell’Angelo;
- “vacanze estive” i giorni compresi dal 1° giugno al 30 settembre;
⇒ in qualunque periodo dell’anno, qualora siano regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università.
da pensionati, da casalinghe e da giovani studenti di cui al punto precedente, nei seguenti ambiti:
- attività agricole di carattere stagionale ovvero delle attività agricole svolte a favore dei soggetti di cui all’articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
da pensionati, nei seguenti ambiti:
- qualsiasi settore produttivo, compresi gli enti locali.
da prestatori di lavoro titolari di contratti di lavoro a tempo parziale, nei seguenti ambiti:
- per l’anno 2012, in qualsiasi settore produttivo, con esclusione della possibilità di utilizzare i buoni lavoro presso il proprio datore di lavoro dove si svolge lavoro a tempo parziale (per ulteriori prestazioni si può ricorrere al lavoro supplementare).
LIMITE DI € 10.000,00 ANNUI DI COMPENSO (EURO 13.327,50 LORDI)
da qualsiasi soggetto, senza limiti di età, nei seguenti ambiti:
- impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile, in tutti i settori produttivi.
LIMITE DI € 3.000,00 ANNUI DI COMPENSO (EURO 3.997,50 LORDI)
da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, l’INPS individua le categorie destinatarie di tale previsione nei percettori di prestazioni di integrazione salariale; percettori di prestazioni connesse con lo stato di disoccupazione: disoccupazione ordinaria, mobilità, trattamenti speciali di disoccupazione edili, nei seguenti ambiti:
- Per l’anno 2012, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, compatibilmente con quanto stabilito dall’articolo 19, comma 10, della legge 28 gennaio 2009, n. 2, che subordina il diritto a percepire qualsiasi trattamento di sostegno al reddito, previsto in materia di ammortizzatori sociali:
⇒ alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o,
⇒ a seconda della specifica tipologia di sussidio, a un percorso di riqualificazione professionale.
elisamelzani@sada.bs.it