Abbassato il limite dell’uso del contante
di Alessandra Pirlo

È sceso a 999,99 euro il limite massimo ammesso per la trasferibilità di denaro contante, assegni e atitoli al portatore.

Dopo il recente passaggio dalla soglia di € 4.999,99 a quella di € 2.499,99 dello scorso 13 agosto 2011, dal 6 dicembre 2011, con l’entrata in vigore del D.L. n. 201/11, è sceso ad € 999,99 il limite massimo ammesso per la trasferibilità:
1. del denaro contante,
2. degli assegni “liberi” (trasferibili),
3. dei vaglia postali e cambiari,
4. dei libretti di deposito bancari o postali al portatore,
5. dei titoli al portatore di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 231/07.

Ne consegue che:
- gli assegni bancari, postali e circolari e i vaglia postali e cambiari emessi per importo pari o superiore a € 1.000 devono indicare il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
- i libretti di deposito bancari o postali al portatore dovranno avere un saldo inferiore a € 1.000. Sarà necessario, entro il termine ultimo del 31 marzo 2012, provvedere alla riduzione del saldo ad una somma inferiore a € 1.000 ovvero estinguerli.

Come devono adeguarsi le imprese e i professionisti interessati dai nuovi limiti
Generalmente sono interessate dalle nuove norme una serie di operazioni superiori a € 1.000, frequenti nella pratica commerciale di imprese e professionisti:
- incasso o pagamento delle fatture in contanti;
- “girata” di assegni senza clausola di non trasferibilità;
- movimentazioni di contante tra soci e società sia nel caso delle società di persone sia nel caso delle società a responsabilità limitata (prelievo soci, finanziamento, distribuzione di utili, ecc.);
- donazioni;
- incasso o pagamento di caparre.

Tali trasferimenti di denaro contante o di titoli al portatore per importi superiori alla nuova soglia di € 1.000 sono vietati anche quando:
- effettuati con più movimentazioni singolarmente inferiori a € 1.000,
- effettuate in un circoscritto periodo di tempo (7 giorni),
- ma costituenti un'operazione unitaria sotto il profilo economico,
- in quanto considerate movimentazioni artificiosamente frazionate all’elusione della normativa.

In ogni caso, quando il frazionamento è connaturato al tipo di movimentazione (ad esempio contratto di somministrazione) oppure è la conseguenza di un preventivo accordo tra le parti oggetto della movimentazione (ad esempio pagamento rateale), non vi è infrazione.
Le operazioni di prelevamento e di versamento di denaro contante, agli sportelli di banche o poste, superiori ai limiti imposti dalla normativa non concretizzano “automaticamente” una violazione.
Costituisce elemento di sospetto, in generale, il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante e, in particolare, il prelevamento e il versamento di contanti di importo pari o superiore a € 15.000.
Gli intermediari finanziari devono valutare con attenzione la natura delle operazioni effettuate dai propri clienti prima di segnalarle.

Non costituiscono infrazione le violazioni riferite alle limitazioni di trasferibilità del denaro contante e dei titoli al portatore commesse nel periodo compreso tra il 6 dicembre 2011 e il 31 gennaio 2012 (comprese tra € 1.000,00 ed € 2.499,99).

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