Per i giovani e i lavoratori in mobilità, il regime dei minimi
di Laura

È in vigore dal 1° gennaio 2012 il nuovo regime dei minimi (chiamato “di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità”), così come modificato dalla Manovra correttiva di luglio (art. 27 del D.l. 98/2011).

Possono accedere al nuovo regime di vantaggio  le persone fisiche che intraprendono un’attività d’impresa o di lavoro autonomo dal 1° gennaio 2012 o che l’hanno intrapresa successivamente al 31.12.2007.

Alle condizioni previste dal precedente regime dei minimi, la manovra Correttiva ha aggiunto tre ulteriori condizioni:
- non aver esercitato, nei 3 anni che precedono l’inizio attività, un’attività artistica, professionale o d’impresa (anche in forma associata o familiare);
- l’attività che si vuole assoggettare al regime dei minimi non deve essere il proseguimento di un’altra, svolta prima come dipendente o autonomo; fa eccezione il periodo di tirocinio obbligatorio;
- è possibile proseguire un’attività d’impresa svolta prima da un altro soggetto purché l’ammontare dei ricavi realizzati nel periodo d’imposta precedente a quello interessato dal regime dei minimi, non sia superiore a € 30.000.
 
In generale le agevolazioni previste dal regime dei minimi hanno la durata di cinque anni a partire dal periodo di imposta di inizio dell’attività. Questo vale per tutti i contribuenti, indipendentemente dall’età, ma i giovani potranno beneficiarne  più a lungo, ovvero fino al compimento dei 35 anni.
Il Provvedimento del 22.12.2011 ha specificato che per esercizio di attività e per inizio di una nuova attività produttiva, si fa riferimento allo svolgimento effettivo e all’inizio effettivo della stessa, e non alla sola apertura della partita Iva.

Coloro che per scelta o per il verificarsi di una causa di esclusione cessano di applicare il regime agevolato, non potranno più avvalersene, anche laddove nel corso del quinquennio o non oltre il periodo d’imposta di compimento del 35° anno d’età, tornino in possesso dei requisiti previsti.
L’aliquota dell’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali per il nuovo regime dei minimi è fissata al 5%.

Oltre  agli adempimenti previsti dall’art. 7 del DM 2.1.2008 (per esempio numerazione e conservazione delle fatture nonché certificazione dei corrispettivi)  sono previsti altri adempimenti, in particolare:
• obbligo a manifestare preventivamente la volontà di effettuare acquisti intracomunitari, e quindi devono essere inseriti nell’archivio VIES;
• esonero dall’obbligo di effettuazione dello spesometro;
• esonero dall’obbligo di comunicazione delle operazioni con Paesi black-list;
• esonero dall’obbligo di certificare i corrispettivi se svolgono le attività previste dall’art. 2 del D.P.R. n. 696/1996.