Verifiche periodiche sulle attrezzature
di Leone Boccacci

Il decreto relativo, che disciplina le modalità per effettuarle è stato pubblicato ad aprile. Il 28 luglio è entrato in vigore.

 
E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 2011 – S.O. n. 111 – il Decreto Interministeriale dell’11 Aprile 2011 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero della Salute e con il Ministero dello Sviluppo Economico che disciplina le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’Allegato VII del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’art. 71, c. 13, del medesimo decreto legislativo.
Il provvedimento è entrato in vigore dal 28/07/2011 ad eccezione dell’Allegato III, del Decreto Interministeriale stesso, che invece è entrato in vigore dal 30/04/2011.
 
Per chiarire, l’art. 71 ai commi 11, 12 e 13 del D. Lgs. 81/08, prevede che oltre a quanto stabilito dal c. 8 (che prevede un controllo iniziale dopo l’installazione dell’attrezzatura di lavoro e prima della messa in esercizio ed un controllo ad ogni montaggio in un nuovo cantiere o nuova località di impianto), “il Datore di Lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell’Allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza [..]”.
 
Titolare della prima verifica, che dovrà essere effettuata entro 60 giorni dalla richiesta fatta dall’azienda, è oggi l’INAIL (vista la soppressione in tempi successivi al D. Lgs. 81/08 e s.m.i. dell’ISPESL, prima incaricato di tali verifiche), mentre ricade in capo alle ASL l’onere delle verifiche successive, da effettuarsi nel termine di 30 giorni dalla richiesta del Datore di Lavoro.
ASL e INAIL possono, visto l’enorme numero di controlli da effettuare, avvalersi del supporto di soggetti pubblici e privati abilitati (ai sensi del nuovo decreto interministeriale), cui il Datore di Lavoro può comunque in ogni caso avvalersi in caso di mancato controllo da parte dei due Enti preposti, e prima citati, incaricati delle verifiche.
 
I soggetti pubblici o privati sono tenuti comunque, a loro volta, al rispetto dei termini temporali sopra riportati, previsti dal TUSL per la prima verifica periodica e di quelle successive.
 
Il Decreto Interministeriale pubblicato, in sintesi, ha lo scopo di disciplinare:
 
- le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche cui sono sottoposte le attrezzature di lavoro di cui all’Allegato VII del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. (es. gru, autogru, gru su autocarro, scale aeree ad inclinazione variabile, etc.), nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti pubblici o privati di cui gli Enti titolari della funzione possono avvalersi per le verifiche stesse;
- l’istituzione di un elenco dei soggetti, da tenersi presso l’INAIL, le ASL o su base regionale.
 
I soggetti, previo il possesso di alcuni specifici requisiti, possono, a domanda essere iscritti in tale elenco a meno che l’Ente titolare della funzione non segnali la sussistenza di motivi di possibile esclusione alla Commissione per l’esame della documentazione del soggetto che ha formulato l’istanza di iscrizione all’elenco, istituita presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
In caso positivo, l’iscrizione ha validità quinquennale e può essere rinnovata con nuova istanza di iscrizione (ma sempre previo esito positivo dell’esame della documentazione di rinnovo).
 
Leone Boccacci