Documento di valutazione dei rischi
di Raffaella Bertuzzi

Il DVR deve diventare per l’azienda uno strumento operativo, sistemico, e non un documento asettico, spesso e volentieri non conosciuto dai lavoratori.

Art. 17, D.Lgs. 81/2008 – il Datore di lavoro deve fare la valutazione di tutti i rischi ed elaborare il conseguente documento di valutazione previsto dall’art. 28.
La continua trasformazione del lavoro ha comportato un’altrettanta evoluzione della normativa riguardante la prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro.
Per contro, gli organi Ispettivi (INAIL, ASL, Ispettorato del Lavoro, ecc...) al fine di contenere il fenomeno degli infortuni sul lavoro, delle malattie professionali e del lavoro sommerso, hanno intensificato la loro presenza sul territorio, verificando la rispondenza legislativa delle imprese.
 
Il D.Lgs. 626/94 aveva tracciato il percorso dell’assunzione di responsabilità, del miglioramento continuo della sicurezza sul lavoro; il D.Lgs. 81/2008 (c.d. Testo Unico) coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106  ha abrogato lo storico D.Lgs. 626/94 (semplicemente conosciuto come la “626”), ma ha ulteriormente rilevato la necessità, da parte del datore di lavoro, di attuare dei sistemi atti a garantire nell’immediato ma anche nel tempo la salute e la sicurezza dei lavoratori.
 
Il “Testo Unico” si pone come finalità il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro mediante il riordino ed il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo.
L’art. 17 del D.Lgs. 81/2008 comma a), impone al datore di lavoro la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del “documento di valutazione” (DVR), pertanto, il DVR deve diventare per l’azienda uno strumento operativo, sistemico, e non un documento asettico, spesso e volentieri non conosciuto dai lavoratori.
 
Se andassimo a chiedere ai lavoratori della maggior parte delle imprese italiane, ai preposti, ai dirigenti e ai datori di lavoro, il contenuto del loro DVR, molto probabilmente non saprebbero rispondere e ciò decreterebbe l’assoluta inutilità della valutazione prima e del documento di valutazione dei rischi poi, ma soprattutto verrebbe a essere compromesso il concetto di tutela del lavoratore.
Il D.Lgs. 81/2008 (c.d. Testo Unico) si applica a tutti i settori di attività privati e pubblici, a tutte le tipologie di rischio, a tutti i lavoratori e lavoratrici subordinati, autonomi, e i soggetti equiparati.
                                                                                                       
Dott.  Raffaella Bertuzzi
Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro
via Roma, 4 – 25027  Quinzano d/O  -  Bs 
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